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Società Italiana dell'Obesità

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Sezione Regionale Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige

 

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Società Italiana dell'Obesità (SIO)

 

Statuto della Sezione Regionale Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige

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Art 1 - È costituita la Sezione Regionale Triveneta della SIO. Essa è organo decentrato della SIO e ha il compito di esercitare tutte le attività che rientrano nell’oggetto della SIO di interesse eminentemente locale nel territorio della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art 2 - Essa ha lo scopo di:

Art 3 - Per l’organizzazione ed il funzionamento della Sezione istituita si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società.

Art 4 - Per lo svolgimento della propria attività, la sezione Regionale ha a disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l’anno solare dai soci afferenti alla sezione medesima oltre ai fondi provenienti da contributi, elargizioni, offerte da chiunque provenienti che siano stati da essa raccolti.

Art 5 - La Sezione Regionale è composta da tutti i soci residenti nel territorio triveneto, è retta da un consiglio direttivo di sezione composto da 7 (sette) membri che elegge nel suo seno un presidente, un vice-presidente e un tesoriere di sezione. Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale è nominato a maggioranza, dai soci aventi diritto di voto afferenti alla Sezione. La nomina deve essere notificata al Consiglio Direttivo della Società. Per il funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione si applicano le regole previste per il Consiglio Direttivo della SIO. La sezione regionale ha sede legale presso il domicilio del presidente in carica.

Art 6 - Organi fondamentali della sezione regionale sono:

Organi facoltativi della sezione regionale nominati dal Consiglio Direttivo sono:

Gli organi facoltativi hanno una durata pari a quella del Consiglio Direttivo in carica (quattro anni) e sono immediatamente rieleggibili dal nuovo Consiglio Direttivo. Per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con la stampa la designazione sarà a carico del Presidente o da un suo delegato.

Art 7 - Il Presidente può nominare il Segretario anche al di fuori del Consiglio Direttivo. Il Segretario scade al termine del periodo di presidenza a meno che non venga confermato nella carica dal successivo Presidente.

Il Presidente della Sezione Regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ha facoltà di invitare, a solo scopo consultivo, a riunioni del consiglio, esperti esterni anche non soci SIO.

Art 8- Il Presidente della sezione mantiene collegamenti con la Presidenza nazionale, cura la corrispondenza con i soci, è responsabile dell’eventuale pubblicazione degli atti delle sedute scientifiche, propone al consiglio direttivo la concessione del patrocinio della sezione regionale a manifestazioni scientifiche, nonché ogni altra attività contemplata dallo statuto regionale.

Art 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della sezione e della firma sociale.

Art 10 - Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed alle riscossioni su delega del Presidente, ha l’obbligo della tenuta dei conti, deve tenere aggiornato l’elenco nominativo dei soci, compila una relazione annuale sulla gestione e sull’attività della sezione.

Il Segretario stende i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle assemblee dei soci e delle sedute scientifiche ed organizzative e coadiuva il Presidente nell’espletamento dei propri compiti.

I Comitati Scientifico, Editoriale e Didattico hanno i seguenti compiti: dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo alle attività di propria competenza sui temi attinenti l’oggetto della Società che sono proposte dal Consiglio Direttivo; esprimere pareri e formulare proposte sulle materie di loro competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso.

Art 11 - I membri dei Comitati Scientifico, Editoriale e Didattico, nominati dal Consiglio Direttivo, sono presieduti dal Presidente della Società o da un suo delegato.

Art 12 - Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a specifiche problematiche individuate dal Consiglio stesso o dai Comitati. La partecipazione ai Gruppi di Studio è aperta a tutti gli iscritti alla società che ne facciano richiesta. Possono farne parte anche persone estranee alla Società purché attive nel campo scientifico. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva, anche sentito il parere dei Comitati

Art 13 - Il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea dei soci con cadenza almeno annuale

Art 14 - Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale può solamente avallare le richieste di iscrizione per nuovi soci, la cui accettazione spetta solamente alla Commissione soci del Consiglio Direttivo Nazionale.


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Ultimo agg. 30 ottobre 2007 ©2006-2007 Società Italiana dell'Obesità - Triveneto